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Le competenze dell’Ufficio Patriziale:
In generale (Art. 92 LOP)
a) è l’organo esecutivo del patriziato;
b) dirige l’amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell’interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell’assemblea o del consiglio patriziale;
d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell’assemblea o del consiglio patriziale;
e) dà ragguagli sull’amministrazione all’assemblea o al consiglio patriziale con un rapporto scritto annuale;
f) decide sulla regolarità e ricevibilità della domanda di cui all’art. 70 cpv. 1 lett. b);59
g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal regolamento o da altre leggi.